Introduzione
Il decreto legislativo 136 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2024, cosiddetto Correttivo ter, modifica molte delle disposizioni del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e fa parte delle azioni previste dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.
Il provvedimento è finalizzato a migliorare l’impatto della riforma in materia di insolvenza in termini di potenziale efficienza e tra le novità spicca la possibile introduzione nella composizione negoziata per le imprese maggiori e per quelle sotto soglia di un accordo con i creditori pubblici, che consenta di negoziare il debito fiscale anche per tributi locali e previdenziali.
Aggiornamento normativo
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 è stato concepito per sostituire la legge fallimentare, di cui al Regio Decreto 267 del 1942; , la sua entrata in vigore, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020, a causa della pandemia è stata rinviata più volte, anche al fine di recepire i principi della Direttiva 2019/1023, cosiddetta Direttiva Insolvency.
L’esigenza di un approccio organico si è affermata anche tenendo conto delle sollecitazioni dell’Unione europea, in particolare la Raccomandazione n. 2014/135/UE l’emanazione del Regolamento europeo sull’insolvenza transfrontaliera UE 2015/848, nonchè dei principi della Model law, elaborati in tema d’insolvenza dall’Uncitral, ai quali hanno aderito molti Paesi, il cui recepimento, in regime di reciprocità, consente che siano riconosciuti i provvedimenti giurisdizionali emessi nei rispettivi Paesi
Il decreto legislativo 136 2024 si compone di 57 articoli ed è suddiviso in due Capi:
– il Capo I apporta “Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (articoli 1-51)
– il Capo II contiene “Disposizioni di coordinamento e abrogazioni e disposizioni transitorie c finanziarie” (articoli 52-57).
Spesso, nonostante l’indiscutibile necessità di un intervento all’impianto normativo, ci sono state critiche sull’effettiva esigenza degli interventi correttivi perche l’elaborazione a breve distanza di tempo di provvedimenti senza il necessario coordinamento tra le nuove previsioni e quelle preesistenti, ha provocato tra gli addetti ai lavori disorientamento ed incertezza per i creditori e gli stakeholders.
Rilevanza per le imprese
Uno degli aspetti di maggiore importanza per gli operatori è costituito dall’enfasi posta del legislatore sulla prevenzione della crisi, attraverso il potenziamento dei meccanismi dell’allerta precoce per il tramite di un sistema di gestione della crisi più tempestivo che fornisca ai consulenti ed agli organi di controllo e revisione strumenti pratici per prevenire situazioni di difficoltà e garantire e preservare la continuità aziendale.
Ciò consente alle imprese di agire prima che si verifichi una situazione di dissesto conclamato e la valorizzazione della composizione negoziata in presenza di squilibri economico-finanziari, agevola l’emersione anticipata della crisi.
L’obbligo di segnalazione di una situazione di crisi o insolvenza e non di meri segnali di difficoltà o di pre-crisi responsabilizza gli organi di controllo esterno, come i revisori contabili ed il collegio sindacale, anche essi tenuti alla segnalazione di fatti negativi per l’impresa.
La risposta organica del legislatore ha rafforzato deroghe all’affidamento, alla tutela del credito e la garanzia patrimoniale generica; ponendo al centro non più il patrimonio dell’imprenditore per il soddisfacimento dei creditori ma l’impresa e l’azienda per verificare la sua funzionalità e la permanenza sul mercato.
L’insolvenza, tradizionalmente, è stata interpretata come segnale d’incapacità gestionale da parte dell’imprenditore con necessario vaglio del controllo dello Stato; l’approccio è in seguito cambiato quando il legislatore ha riconosciuto la difesa dei livelli occupazionali come interesse di valore prioritario rispetto alla tutela del conflitto tra debitore e creditori.
Vanno anche menzionate le novità in tema di doveri degli intermediari creditizi in caso di avvio della composizione negoziata, in quanto le banche sono obbligate a mantenere le linee di credito esistenti durante la procedura di composizione negoziata della crisi e non possono sospenderle o revocarle giustificandole con l’avvio della procedura che non determina la revoca degli affidamenti né una diversa classificazione degli stessi, prevedendo che tali modifiche possano essere disposte solo sulla base del piano presentato e in applicazione della normativa sulla vigilanza prudenziale, e fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di motivare ogni decisione assunta a tal riguardo.
La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell’intermediario finanziario, in tal modo si proteggono gli intermediari da possibili addebiti di concessione abusiva del credito, qualora il risanamento non abbia successo.
La transazione fiscale
La novità del Correttivo ter consiste nell’aver consentito la transazione fiscale, già prevista in altri strumenti di regolazione della crisi, anche nella composizione negoziata, che è un percorso volontario per mezzo del quale le imprese, in stato di crisi o addirittura di insolvenza, possono chiedere alla Camera di commercio la nomina di un esperto, al fine di Agevolare le trattative volte a concludere con i creditori uno o più accordi per raggiungere il risanamento.
La transazione fiscale viene estesa anche ai tributi locali e previdenziali negli accordi di ristrutturazione ed il contenuto deve essere più conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale e la convenienza deve essere confermata dalla relazione di un professionista indipendente mentre un revisore legale deve attestare la completezza e la veridicità dei dati aziendali.
Il cram down fiscale
Il provvedimento in commento ha stabilito requisiti più rigidi per ottenerlo, essendo uno dei punti più delicati della disciplina, dove il legislatore deve conciliare l’esigenza di tutela delle ragioni dei creditori pubblici e la tutela del superamento della crisi d’impresa.
Per gli accordi di ristrutturazione è stata elevata la soglia di soddisfacimento minima delle controparti pubbliche, che passa dal 30% del debito inclusi sanzioni ed interessi al 50% del debito con esclusione di sanzioni ed interessi.
La composizione negoziata
Vanno anche menzionate le novità in tema di doveri degli intermediari creditizi in caso di avvio della composizione negoziata, in quanto le banche sono obbligate a mantenere le linee di credito esistenti durante la procedura di composizione negoziata della crisi e non possono sospenderle o revocarle giustificandole con l’avvio della procedura che non determina la revoca degli affidamenti né una diversa classificazione degli stessi, prevedendo che tali modifiche possano essere disposte solo sulla base del piano presentato e in applicazione della normativa sulla vigilanza prudenziale, e fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di motivare ogni decisione assunta a tal riguardo.
La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell’intermediario finanziario, in tal modo si proteggono gli intermediari da possibili addebiti di concessione abusiva del credito, qualora il risanamento non abbia successo.
Si tratta di una procedura stragiudiziale, da attivare presso la Camera di commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca l’imprenditore a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate.
L’esperto è una figura professionale dotata di precedenti esperienze nel campo della soluzione di crisi d’impresa, incaricata di valutare le ipotesi di risanamento, individuare una soluzione adeguata e redigere una relazione che viene inserita nella piattaforma unica nazionale e comunicata all’imprenditore.
Nel corso della procedura è prevista l’applicazione di agevolazioni fiscali e di misure protettive a favore dell’imprenditore per limitare le possibilità di azione nei suoi confronti da parte dei creditori e precludere l’emissione di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza.
Una specifica disciplina è dettata per l’applicazione ai gruppi di imprese, al fine di consentire che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria ed alle imprese di minori dimensioni.
Nel caso in cui l’esperto attesti che le trattative per la composizione negoziata della crisi si siano svolte secondo correttezza e buona fede, ma non hanno avuto esito positivo, l’imprenditore può accedere all’istituto del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
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Per maggiori informazioni:
> Avv. Giorgio Cherubini
> EXP per Procedure Concorsuali e Ristrutturazione del Debito