1. Cosa sono le successioni internazionali?
Le successioni internazionali sono le successioni nelle quali concorrono soggetti e/o beni appartenenti a Paesi diversi.
In tale contesto rientrano i casi dei decessi di soggetti residenti in uno Stato diverso da quello di origine oppure i casi dei decessi di soggetti in possesso di beni in più Stati o, ancora, l’ipotesi di eredi residenti in uno Stato diverso da quello dove si trovava la persona deceduta.
Si parla di successione internazionale extra UE quando nella successione sono coinvolti Stati non facenti parte dell’Unione Europea. Tali tipologie di successione presentano maggiori criticità delle successioni domestiche, legate per lo più all’individuazione della legge applicabile alla successione e alla competenza giurisdizionale.
2. Criteri per l’individuazione della applicabile alle successioni internazionali
Ogni Paese ha una propria legge di diritto internazionale privato che disciplina la materia.
La legge di “diritto internazionale privato” di ciascun Paese designa la “legge materiale” concretamente applicabile, mentre la “legge materiale” è quella vigente nel Paese che viene indicato dalle norme di “diritto internazionale privato” come il Paese la cui legislazione è quella applicabile a un certo rapporto.
In Italia si tratta della legge 31 maggio 1995, n. 218, secondo la quale il criterio di “collegamento” per individuare la legge materiale applicabile a una successione internazionale è quello della “nazionalità” del defunto (art. 46).
In tale contesto, sulla necessità di un’omogeneità di disciplina reclamata dalla mobilità delle persone e dei patrimoni, in data 17 agosto 2015 è entrato in vigore il Regolamento n. 615/2012 del 4 luglio 2012 (applicabile alle successioni apertesi a partire dal 17 agosto 2015), le cui norme, da tale data, costituiscono il diritto internazionale privato uniforme delle successioni a causa di morte in tutti i Paesi UE (tranne Inghilterra, Irlanda e Danimarca, i quali continueranno a utilizzare le proprie norme di diritto internazionale privato).
Il Regolamento n. 615/2012 detta il diritto internazionale privato dell’UE in materia di successione mortis causa; ciò significa che esso contiene, non le regole che disciplinano concretamente una data devoluzione ereditaria, ma le regole in base alle quali si stabilisce di quale Paese sia la legge che deve disciplinare una data successione mortis causa.
In Italia, con l’introduzione del Regolamento, il criterio di collegamento muta radicalmente.
In particolare, il Regolamento europeo n. 650/2012 stabilisce che la legge applicabile all’intera successione sia quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte (art. 21), indipendentemente dal fatto che sia un paese europeo o extraeuropeo.
Rileverà ogni elemento fattuale, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno nello Stato e le relative motivazioni. Lo stesso criterio vale anche per determinare l’autorità giurisdizionale competente a decidere su eventuali controversie riguardanti la successione medesima (art 4. Regolamento).
Il nuovo criterio della residenza abituale sostituisce, dunque, il tradizionale criterio della cittadinanza del defunto (previsto dall’art. 46 della legge n. 218/1995).
La successione può ancora essere regolata dalla legge nazionale del defunto solo in seguito a un’espressa manifestazione di volontà.
E’ possibile difatti derogare a tale criterio poiché il Regolamento fa salva la possibilità per il testatore di scegliere (electio juris), come legge che regola la sua intera successione, la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte (art. 22).
La legge applicabile alla successione riveste carattere dirimente e di assoluta importanza, in quanto disciplina la devoluzione dell’eredità in mancanza di testamento (successione legittima), i diritti dei legittimari in presenza di un testamento (successione necessaria), la validità dei patti successori, e molti altri aspetti, che risultano spesso regolati in modo differente nelle legislazioni dei diversi Stati, con un evidente impatto sull’attribuzione dell’eredità.
La chiara conoscenza della legge applicabile consente di conseguenza un’ efficiente pianificazione successoria in base a una legge che sia certa e prevedibile e tendenzialmente destinata a regolare l’intera successione internazionale, indipendentemente dalla natura dei beni oggetto dell’eredità (mobili o immobili), ovvero dal Paese in cui gli stessi si trovano (così come espressamente enunciato dai consideranda n. 7 e 37).
In base all’art. 75 del Regolamento, resta comunque salva l’applicazione di eventuali previgenti convenzioni, bilaterali o multilaterali, di diritto internazionale privato, di cui lo Stato sia parte al momento dell’entrata in vigore delle nuove norme comunitarie.
Le questioni di carattere fiscale (quali tasse di successione, regime patrimoniale dell’unione o divisione di quote societarie) invece non sono regolate dalla legislazione europea, per cui valgono, se esistenti, le convenzioni internazionali fra i singoli Paesi in questione.
3. Strumenti di gestione delle successioni
Per gestire al meglio una successione internazionale, esistono alcuni strumenti specifici:
- Certificato Successorio Europeo (valido solo per successioni UE): È un documento emanato dall’autorità preposta al procedimento successorio per l’utilizzo da parte degli eredi, legatari, esecutori testamentari e amministratori di patrimoni, al fine di provare il loro status e di esercitare i diritti e i poteri previsti dalla legge in altri Stati membri.
- Testamento Internazionale: Si tratta di una particolare forma di testamento disciplinata dalla Convenzione di Washington del 1973, in grado di produrre effetti a livello internazionale, indipendentemente dall’ubicazione dei beni, dalla nazionalità, dal domicilio e dalla residenza del testatore. Per avere approfondimenti leggi l’articolo dedicato al testamento internazionale.
4. Sistema dualistico (cenni)
Merita infine di essere menzionato il dictum delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di successione ereditaria internazionale e le norme di conflitto del diritto internazionale privato.
Con la sentenza 5 febbraio 2021, n. 2867, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno affermato che, nel caso in cui la legge nazionale che regola la successione transazionale sottoponga i beni mobili alla legge del domicilio del de cuius e, rinvii indietro alla legge italiana per la disciplina dei beni immobili compresi nell’eredità, si verifica l’apertura di due successioni e la formazione di due distinte masse, ognuna assoggettata a differenti norme.