Il settore assicurativo italiano si arricchisce di un nuovo strumento per la risoluzione alternativa delle controversie: l’Arbitro Assicurativo.

Il Decreto Ministeriale n. 215 del 6 novembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025, ha introdotto e istituito questa figura presso l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), così costituendo un meccanismo innovativo, più rapido ed economico che consentirà ai consumatori di ottenere una decisione imparziale senza dover ricorrere ai tradizionali e più onerosi percorsi giudiziari.


Ambito di competenza e funzionamento

L’Arbitro Assicurativo è chiamato a dirimere le controversie, tra consumatori e compagnie assicurative, derivanti da contratti di assicurazione riguardanti:

  • l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi;
  • l’inosservanza delle regole di comportamento nella distribuzione assicurativa .

Sono escluse dalla competenza dell’Arbitro le controversie riguardanti il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e altre fattispecie rientranti nella competenza di CONSAP.

 

Limiti di valore delle controversie

L’Arbitro Assicurativo può intervenire nei seguenti limiti di valore:

Contratti Vita:

  • Fino a 300.000 euro per contratti vita del ramo I con prestazioni dovute solo in caso di decesso;
  • Fino a 150.000 euro per altri contratti del ramo I e per contratti degli altri rami vita;

Assicurazione contro i danni:

  • Fino a 25.000 euro per le assicurazioni contro i danni;
  • Fino a 2.500 euro per i risarcimenti RC auto richiesti da terzi danneggiati.

 

Esclusioni dalla Competenza:

Sono escluse le controversie riguardanti i sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia e della Strada, nonché quelle rientranti nella competenza della CONSAP.

 

Procedura e tempistiche

Per presentare un ricorso, il consumatore deve aver precedentemente inviato un reclamo all’impresa assicurativa e atteso una risposta entro 45 giorni. Il ricorso all’Arbitro deve essere depositato entro 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo. La decisione dell’Arbitro viene emessa entro 90 giorni dalla formazione del fascicolo, con una possibile proroga fino a 90 giorni in caso di controversie particolarmente complesse.

 

Efficacia delle decisioni

Le decisioni dell’Arbitro non sono vincolanti, ma la mancata ottemperanza viene resa pubblica per cinque anni, creando un incentivo reputazionale per le compagnie a conformarsi alle pronunce.

 

Conclusioni

L’introduzione dell’Arbitro Assicurativo rappresenta un passo significativo per la tutela dei consumatori nel settore assicurativo italiano, offrendo una via più accessibile ed efficiente alla risoluzione delle controversie.

Avv. Alessandro Rossi