È possibile per un cittadino australiano acquistare una casa in Italia? Per rispondere a questo quesito, spesso fonte di dubbi e incertezze, è necessario partire dalla verifica del requisito di reciprocità tra i due Paesi.
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Il punto sulla reciprocità Italia–Australia
La normativa italiana prevede, in linea generale, che i cittadini stranieri possano acquistare beni immobili in Italia solo se esiste una condizione di reciprocità, cioè se anche gli italiani possono godere degli stessi diritti nel paese di origine dello straniero (art 16 delle Preleggi del Codice civile).
Per quanto concerne l’Australia, il suo governo ha storicamente imposto restrizioni ai cittadini stranieri (in particolare ai non residenti) che acquistano immobili residenziali esistenti, con l’obiettivo di indirizzare gli investimenti stranieri verso le nuove costruzioni.
Non sorprende dunque che, a partire dal 16 febbraio 2025, il Foreign Investment Review Board (FIRB) abbia introdotto in via temporanea, un divieto generalizzato di acquisto di immobili già esistenti da parte di stranieri non residenti, con alcune eccezioni.
A prima vista, sembrerebbe quindi che la condizione di reciprocità non sia rispettata, e che l’acquisto di immobili esistenti in Italia da parte di cittadini australiani dovrebbe essere escluso.
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L’accordo bilaterale sugli investimenti
Tuttavia, la situazione è ben diversa. Esiste infatti un Trattato bilaterale sugli investimenti tra Italia e Australia, firmato a Canberra nel 1967, che sancisce espressamente all’articolo 28 che i cittadini di ciascuno Stato possano acquistare, possedere e disporre di beni immobili nell’altro Paese alle stesse condizioni dei cittadini locali.
La legge che ratifica ed esegue il Trattato, ossia il Decreto Presidenziale del 9 dicembre 1970, n. 1430, costituisce una “lex specialis” rispetto alla disposizione generale dell’art. 16 delle Preleggi, con la conseguenza che non è necessario procedere all’accertamento della condizione di reciprocità.
Questo significa che, nonostante le restrizioni australiane, in Italia la condizione di reciprocità si considera pienamente soddisfatta, grazie all’esistenza di questo accordo internazionale. Lo ha confermato anche il Ministero degli Affari Esteri italiano, nel portale “Diritti e reciprocità”.
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E il visto di residenza elettiva?
A volte viene suggerito, come alternativa, di richiedere un visto di residenza elettiva, in modo da stabilire la residenza in Italia e superare così ogni eventuale dubbio legato alla reciprocità. In realtà, questa procedura non è necessaria ai fini dell’acquisto: la possibilità per un cittadino australiano di comprare casa, come appena visto, è già garantita per legge.
Tuttavia, ottenere la residenza può avere vantaggi fiscali, ad esempio l’aliquota agevolata del 2% sull’imposta di registro per chi acquista l’abitazione principale, rispetto all’aliquota ordinaria del 9%.
Va però considerato che per ottenere questo tipo di visto servono requisiti stringenti (reddito autonomo, alloggio già disponibile, assicurazione sanitaria), il che a volte rende il percorso poco praticabile.
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Il ruolo del notaio
Infine, vale la pena ricordare che, secondo l’art. 27 della Legge Notarile italiana (L. 89/1913), il notaio non può rifiutare la stipula di un atto che sia lecito e non vietato dalla legge. In questo caso, non essendoci alcun divieto normativo all’acquisto da parte di un cittadino australiano, il notaio ha il dovere di procedere.
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Conclusione
In conclusione, un cittadino australiano può acquistare legalmente un immobile già esistente in Italia, senza bisogno di permessi speciali o visti particolari, perché la condizione di reciprocità è considerata soddisfatta per effetto del trattato bilaterale del 1967.
Chi desiderasse stabilire la propria residenza in Italia potrà valutare anche i vantaggi fiscali connessi, ma non si tratta di un passaggio obbligato per acquistare.
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