Avv. Giorgio Cherubini, a cura di
Nel corso dell’attività professionale capita sempre più frequentemente di affiancare imprese e amministratori chiamati ad affrontare situazioni di difficoltà economica, finanziaria o patrimoniale.
Si tratta di un ambito nel quale la responsabilità degli amministratori assume oggi particolare rilievo. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII) non disciplina soltanto le situazioni in cui l’impresa si trova già in stato di insolvenza, ma attribuisce un ruolo centrale alla prevenzione e alla tempestiva individuazione dei segnali di difficoltà.
In questa prospettiva, l’art. 3 del CCII, in coordinamento con l’art. 2086, comma 2, del Codice civile, richiama l’importanza di adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, capaci di rilevare tempestivamente eventuali squilibri e consentire agli amministratori di assumere le iniziative necessarie.
È infatti fondamentale intervenire prima che la crisi diventi irreversibile: analizzare la situazione economico-finanziaria dell’impresa, individuare i rischi e le eventuali responsabilità degli organi societari e, allo stesso tempo, valutare concretamente gli strumenti di risanamento previsti dalla normativa.
Tra questi, particolare rilievo assume la composizione negoziata della crisi, disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del CCII, rivolta all’imprenditore che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, quando il risanamento dell’impresa risulti ragionevolmente perseguibile.
Attraverso il confronto con i creditori e gli altri soggetti interessati, con l’assistenza di un esperto indipendente, questo percorso può favorire l’individuazione di soluzioni condivise, preservando, quando possibile, la continuità aziendale e il valore dell’impresa.
Accanto alla composizione negoziata, il CCII prevede ulteriori strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, tra cui gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e seguenti), il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (artt. 64-bis e seguenti) e il concordato preventivo (artt. 84 e seguenti). Si tratta di istituti con caratteristiche e presupposti differenti, la cui scelta richiede un’attenta valutazione della situazione aziendale, delle prospettive di continuità e degli interessi dei creditori.
In questo contesto, il ruolo del legale d’impresa non può limitarsi alla gestione del contenzioso o alla verifica delle responsabilità quando la situazione è ormai compromessa.
Significa, piuttosto, affiancare tempestivamente l’imprenditore e gli amministratori nelle decisioni più delicate, contribuendo all’analisi dei rischi, alla valutazione delle responsabilità e alla definizione di una strategia giuridica ed economica sostenibile.
L’obiettivo è prevenire l’aggravamento della crisi, preservare il valore dell’impresa e individuare, laddove sussistano concrete prospettive, il percorso di risanamento più adeguato.