News

×

Attenzione

JUser: :_load: non è stato possibile caricare l'utente con ID: 534

Quale futuro in Europa per i marchi di movimento? Work in progress…

Giu 22 2017

Autore: Maria Grazia Cavallo Marincola

Il regolamento EU no. 2015/2424 entrato in vigore il 23 marzo 2016 ha introdotto una serie di modifiche al regime dei marchi Europei.
Tra esse, il regolamento modificativo prevede la soppressione del requisito della rappresentazione grafica. Ciò significa che, a partire dal 1º ottobre 2017, i segni potranno essere rappresentati in qualsiasi forma idonea, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva.

Maria Grazia
Cavallo Marincola
 

Questi requisiti si ricollegano e confermano tuttavia gli stessi criteri già stabiliti in passato dalla Corte Europea di Giustizia con la sentenza Sieckmann (C-273/00).

Con l’abolizione del requisito della forma grafica, si intende fornire maggiore flessibilità e consentire la registrazione ad altre tipologie di marchi (che non siano solo denominativi o figurativi) possibili in futuro grazie ai progressi tecnologici.

La data del 1 ottobre 2017 (quasi due anni dopo l’entrata in vigore del nuovo Regolamento) è motivata sulla necessità di consentire all’EUIPO ed agli Uffici nazionali un periodo di tempo sufficiente ad aggiornare la propria organizzazione digitale.

La rappresentazione grafica (la cui necessità era evidentemente dovuta a consentire un’ottimale e pratica consultazione dai Registri) ha costituito da sempre l’ostacolo alla registrazione dei marchi non convenzionali (suoni, odori, colori, tatto, movimento), tanto è vero che nel 2015 il 99% dei marchi Europei depositati sono stati marchi tradizionali: denominativi o figurativi. Solo in rari casi, nonostante il requisito di forma grafica, alcuni marchi (suoni, colori) sono stati ammessi alla registrazione.

Un altro tipo di marchio non tradizionale che dovrebbe beneficiare dell’abolizione del requisito della forma grafica è il marchio di movimento.

Le domande per questo tipo di marchio dovranno comprendere un certo numero di immagini (non vengono fissati limiti) che mostrino il movimento in questione, accompagnato da una dettagliata descrizione della tipologia del movimento, che sia coerente con la rappresentazione del segno.

l’EUIPO, basandosi sulla decisione R443/2010-2 del 23/9/2010 (Red Liquid Flowing in sequence of stills), ha ammesso la registrabilità dei marchi di movimento adottando come criterio un pubblico avente un livello di osservazione ragionevole e in possesso di livelli di percezione ed intelligenza normali, che, consultando il Registro dei marchi, sia in grado di comprendere precisamente il movimento, senza che ciò richieda un elevato dispendio di energia intellettuale ed immaginazione.

Nel frattempo...

La società danese Nuevolution A/S aveva presentato domanda di marchio di movimento il 3.12.2015 fornendo una descrizione, rigettata in base alle seguenti motivazioni:

The graphic depiction of the trade mark was not sufficiently clear, since it was not possible to grasp the movement from the sequence of images shown. Although the description of the trade mark gave an indication of the movement, it was not possible to see this movement from the graphic depiction, as the contrasts from image to image were not sharp enough and the design therefore looked the same on each image.

The images did not show a clear and unambiguous sequence of movement, but rather 15 isolated images of the same design, which were not clearly connected to one another. In this sense it was not clear how the movement progressed and how one image lead to the next.

Nonostante le contestazioni del Richiedente, il rifiuto è stato mantenuto.

Con il ricorso in appello, nel dicembre 2016, il Richiedente aveva depositato una versione modificata del segno, che non è stata accettata in base al fatto che il marchio viene preso in esame come presentato al momento del deposito.

Recentemente l’appello è stato rigettato e viene esposta la seguente conclusione:
For the sake of completeness, the Board points out that, as from 1 October 2017, when the new EUTMIR as well as the substantial amendments to Article 4 EUTMR will enter into force, the applicant may consider filing a new trade mark application containing an electronic file of the movement mark.

Non resta che guardare, dunque al prossimo ottobre, all’applicazione dei nuovi mezzi tecnologici e ad un’interpretazione più flessibile dei criteri Sieckmann che pure governano i regolamenti delegati ed esecutivi contenuti nel recente Regolamento.

Esperti e lungimiranti, pronti ad andare oltre le barriere e le convenzioni, aperti a sperimentare nuovi ambiti professionali, attenti all'Italia e al mondo.

EXP Contacts

  Via di Ripetta, 141
00186 - Roma

 +39 06 6876917

 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Linkedin

Via Fontana, 22
20122 - Milano

+39 02 30573573

 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Linkedin

1000 5th Street, Suite 200
Miami Beach, FL, 33139

 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Linkedin