Il regime opzionale, cui possono accedere anche soggetti residenti nei c.d. stati "black list", consente di versare un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche per i soli redditi prodotti all’estero (fatta eccezione per le plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate in soggetti esteri, realizzate entro cinque anni dal trasferimento in Italia) di Euro 100.000.
Per i redditi prodotti in Italia, invece, si applicano le aliquote IRPEF ordinarie.
I contribuenti in possesso dei requisiti possono aderire al nuovo regime al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, riferita al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo. È possibile, inoltre, presentare una specifica istanza preventiva di interpello alla Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate. La richiesta può essere consegnata a mano, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure telematicamente, utilizzando la posta elettronica certificata.
Per i soggetti non residenti senza domiciliatario nel territorio dello Stato, l’istanza di interpello può essere trasmessa alla casella di posta elettronica ordinaria Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
L'istanza deve essere sottoscritta con firma autografa, ovvero, nei casi in cui il documento è trasmesso via posta elettronica certificata, con firma digitale.
Nell’istanza il contribuente dovrà indicare:
- i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale, oltre al relativo indirizzo di residenza in Italia, se già residente; lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
- la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione;
- gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. Il contribuente dovrà anche indicare la sussistenza degli elementi necessari per l’accesso al regime, compilando la check list e presentando, la relativa documentazione a supporto.
L’opzione deve essere esercitata entro i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, anche nel caso in cui non sia ancora pervenuta la risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello.
La domanda può essere presentata anche se non sono ancora decorsi i termini per radicare la residenza fiscale in Italia.
L’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, mentre gli effetti cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità.
Con provvedimento dell’8 Marzo 2017 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello di check list da allegare all’istanza di interpello (Allegato in copia) che consente una valutazione preventiva dell’Amministrazione finanziaria sull’ammissibilità al regime in esame.
La "flat tax" può essere estesa anche ad uno o più familiari in possesso dei requisiti, attraverso una specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva; in questo caso, l’imposta sostitutiva sarà pari ad Euro 25.000 euro per ciascuno dei familiari cui vengono estesi gli effetti.
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Normativa e prassi di riferimento:
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, commi da 152 a 159;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), Articolo 24 bis;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell’8 Marzo 2017 con cui è stato approvato il modello di check list da allegare all’istanza di interpello.
- Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate dell’8 Marzo 2017.