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Voluntary disclosure

Gen 11 2017

Autore: Simone Maria d'Arcangelo

Il D. Legge 22 ottobre 2016 n. 193/2016 collegato alla Legge di Bilancio 2017 (rubricato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” ed in vigore dal 24 ottobre u.s.) ha riaperto i termini - eccezion fatta per coloro che hanno aderito alla prima voluntary - per l’emersione delle attività detenute illecitamente all’estero compiute fino al 30 settembre 2016 aderendo alla nuova versione della voluntary disclosure.

Simone Maria D'Arcangelo

L’istituto prevede il versamento integrale delle imposte dovute e l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta sanando l’omessa dichiarazione dei redditi ed il mancato rispetto della normativa in materia di monitoraggio fiscale ed evitando i rischi (più che probabili) di accertamento che deriveranno dall’attivazione dello scambio di informazioni che potranno essere richieste con riferimento ad atti o fatti occorsi alla data della sottoscrizione degli accordi.

Con particolare riferimento a Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco, la sottoscrizione degli accordi di “scambio di informazioni automatico” oltre ad escludere tali paesi dalla c.d. “black list” consentirà di usufruire di consistenti benefici sia delle sanzioni (ridotte in misura pari al 16,6%) sia e, soprattutto, dei periodi di imposta accertabili ai fini delle imposte dirette e del monitoraggio fiscale. Analoghe considerazioni devono essere effettuare con riferimento alle Isole Cayman, Isole Cook, Guernsey, Jersey, Gibilterra, Isola di Man, Hong Kong, e Andorra che nella seconda versione della voluntary verranno considerati “black list con accordo”, con conseguente applicazione di sanzioni in misura ridotta.

Possono beneficiare di questo istituto, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici fiscalmente residenti in Italia negli anni ancora accertabili ovvero, 2009 (solo per il quadro RW) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.
Con riferimento, in particolare, agli enti non commerciali si segnala che l’ordinamento tributario italiano prevede specifiche disposizioni antielusive per determinare la residenza fiscale di trust ed istituti aventi analogo contenuto istituiti in paesi che non consentano lo scambio di informazioni prevedendo, in aggiunta ai criteri generali (sede legale nel territorio dello Stato - sede dell’amministrazione nel territorio dello Stato - oggetto principale dell’attività svolta nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo di imposta) alcune “presunzioni” che, salvo prova contraria, possono portare alla qualifica di tali istituti come soggetti fiscalmente residente in Italia.

Come conseguenza della presunzione di residenza fiscale nel territorio dello Stato, pertanto, tutti i redditi del trust o dell’istituto simile, ovunque prodotti, diverrebbero imponibili in Italia secondo il principio del worldwide taxation principle con tutto ciò che ne consegue in riferimento alle violazioni degli obblighi dichiarativi e, in particolare, della normativa sul monitoraggio fiscale.

Per le violazioni che non venissero sanate con la disclosure troverà applicazione il regime ordinario che prevede una estensione delle annualità accertabili e l’applicazione di un regime sanzionatorio di gran lunga più oneroso oltre alla contestazione dei reati fiscali e del reato dell’autoriciclaggio per il quale è prevista la pena della reclusione fino ad otto anni.

L’adesione alla procedura, ammessa per le violazioni commesse fino al 30 Settembre 2016 dovrà riguardare tutte le attività detenute e tutti i periodi di imposta, per i quali non siano scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione previsti dalla legge.
La richiesta di adesione alla procedura deve essere presentata entro il 31 luglio 2017 mentre la relativa relazione e documentazione devono essere inviate entro il 30 settembre 2017.

Come nella prima edizione della voluntary disclosure, le disposizioni prevedono lo slittamento dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché di contestazione delle sanzioni.
Una delle novità più rilevanti della nuova procedura di emersione dei capitali all’estero, consiste però nella liquidazione spontanea (c.d. autoliquidazione) del dovuto - calcolato sulla base del dichiarato e dei calcoli effettuati dai propri consulenti - che il contribuente dovrà versare entro il 30 settembre 2017 o, alternativamente, in tre rate mensili di pari importo di cui la prima entro il 30 settembre 2017. A ciò, corrisponde la creazione all’interno del modello, di una apposita sezione denominata “Prospetto di liquidazione”.

Nel caso in cui la collaborazione volontaria riguardi i contanti o valori al portatore si presume, salvo prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP e dell'IVA, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti.

Per le attività e gli investimenti esteri oggetto della nuova procedura è possibile usufruire di un esonero dagli obblighi dichiarativi, limitatamente al 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, purché:

  • tali informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento all'istanza di voluntary disclosure;
  • si versi entro il 30 settembre 2017 quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni.

I contribuenti che intendono accedere alla seconda edizione della procedura possono inoltrare la loro richiesta di regolarizzazione utilizzando il modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate allegato in copia.

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