La Corte, in accoglimento delle questioni sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano sull’articolo dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 715, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147/2013, nella parte in cui dispone che, anche per gli immobili strumentali, l’imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte (Ires e Irpef) sui redditi d’impresa.
Secondo la Corte, l’IMU sugli immobili strumentali rappresenta "…un costo fiscale inerente di cui non si può precludere, senza compromettere la coerenza del disegno impositivo, la deducibilità una volta che il legislatore abbia, nella propria discrezionalità, stabilito per il reddito d’impresa il criterio di tassazione al netto".
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