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Circolare informativa n. 12/2020. Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Set 07 2020

Autore: Dott. Simone Maria d'Arcangelo

1. Premessa

L’articolo 81 del Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020 (c.d. “Decreto Agosto 1”) ha introdotto un credito di imposta per favorire gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società ed associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD).

Simone Maria d'Arcangelo

In particolare, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che, a decorrere dal 1 Luglio 2020 e fino al 31 Dicembre 2020, effettueranno investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% dell’investimento effettuato.

 

2. Modalità di utilizzo del credito di imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione previa presentazione di apposita istanza al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, saranno stabiliti le modalità ed i criteri di attuazione, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

 

3. Requisiti dell’investimento

Il tax credit è riconosciuto a condizione che l’investimento sia:

  • effettuato tramite versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”;
  • di importo complessivo non inferiore ad Euro 10.000,00;
  • rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che abbiano conseguito nel periodo di imposta 2019 ricavi, prodotti in Italia, compresi tra un minimo di Euro 200.000 ad un massimo di Euro 15 milioni.

Esulano dall’ambito di applicazione della disposizione in oggetto le sponsorizzazioni concesse in favore di soggetti che aderiscono al regime fiscale di cui alla Legge n. 398/1991.
I beneficiari dell’investimento dovranno inoltre certificare lo svolgimento di attività sportiva giovanile.

 

4. Benefici fiscali

La particolarità di questo tax credit è rappresentata dall’assenza, per l’erogante, di un “limite individuale” massimo dell’investimento effettuabile il che consentirebbe, in astratto, di poter beneficiare del bonus senza necessità di rapportare il finanziamento al reddito imponibile.

L’unico limite è rappresentato dall’ipotesi di raggiungimento del tetto di spesa (Euro 90 milioni) e conseguente insufficienza delle risorse rispetto alle richieste, caso in cui si procederà alla ripartizione proporzionale del credito di imposta astrattamente, con un limite individuale di Euro 4,5 milioni (5 per cento del totale delle risorse annue).

In considerazione di quanto previsto dal comma 5 della norma in commento, a meno di limitazioni introdotte dal decreto attuativo, posto che l’investimento costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi, il soggetto erogante beneficerà, in aggiunta al tax credit anche della deduzione integrale del costo dal reddito fiscalmente imponibile.

 

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Note

1 Il testo del Decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 ed è entrato in vigore in data 15 agosto 2020.

Normativa e prassi di riferimento
1. Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (c.d. “Decreto Agosto), Articolo 81.

 

NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente informativa vengono fornite con l’intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Lo Studio declina qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare.

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