LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE – Il termine fallimento scompare dall’ordinamento giudiziario italiano ed è sostituita dalla liquidazione giudiziale; il curatore assume il ruolo di guida del nuovo processo, con poteri maggiori rispetto a quelli attuali: accederà più facilmente alle banche dati della Pa, potrà promuovere le azioni giudiziali spettanti ai soci o ai creditori sociali, sarà affidata a lui la fase di riparto dell’attivo tra i creditori. La liquidazione deve concludersi entro tre anni dall’apertura della procedura con la completa liberazione dei debiti dell’imprenditore.
FASI DI ALLERTA – Per facilitare una composizione assistita, arriva una fase preventiva di allerta, attivabile direttamente dal debitore o d’ufficio dal tribunale su segnalazione dei creditori pubblici. In caso di procedura su base volontaria, il debitore sarà assistito da un apposito organismo istituito presso le Camere di commercio ed avrà 6 mesi per raggiungere una soluzione concordata con i creditori. Se la procedura è d’ufficio, il giudice convocherà immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore e affiderà ad un esperto l’incarico di risolvere la crisi trovando un accordo entro 6 mesi con i creditori. L’esito negativo della fase di allerta è pubblicato nel registro delle imprese. L’imprenditore che attiva tempestivamente l’allerta o si avvale di altri istituti per la risoluzione concordata della crisi godrà di misure premiali; tra queste, la non punibilità dei delitti fallimentari se il danno patrimoniale è di speciale tenuità, attenuanti per gli altri reati e riduzione di interessi e sanzioni per debiti fiscali. Dalla procedura d’allerta sono escluse le società quotate e le grandi imprese.
REGOLE PROCESSUALI SEMPLIFICATE – Nel trattare le proposte, priorità viene data a quelle che assicurano la continuità aziendale, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori, considerando la liquidazione giudiziale come extrema ratio. Si punta poi a ridurre durata e costi delle procedure concorsuali responsabilizzando gli organi di gestione e contenendo i crediti prededucibili. Il giudice competente sarà individuato in base alle dimensioni ed alla tipologia delle procedure concorsuali, assegnando quelle relative alle grandi imprese al tribunale delle imprese a livello di distretto di corte d’appello.
INCENTIVI A RISTRUTTURAZIONE DEBITI – Il limite del 60% dei crediti per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti dovrà essere eliminato o quantomeno ridotto.
IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO - Viene ridisegnato ammettendo, accanto a quello in continuità, anche il concordato che mira alla liquidazione dell’azienda se in grado di assicurare il pagamento di almeno il 20 per cento dei crediti chirografari.
INSOLVENZA GRUPPO DI IMPRESE – Arriva una procedura unitaria per la trattazione della crisi e dell’insolvenza delle società.