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Alitalia (aggiornamento 2): i vantaggi di un acquisto in amministrazione straordinaria

Mag 17 2017

Autori: Antonello Corrado, Silvia Viceconte

Come spiegato nel nostro precedente comunicato del 3 Maggio, l’amministrazione straordinaria è una particolare procedura a rilevanza pubblica per la cessione delle grandi imprese in stato di insolvenza, sottoposta a regole particolari (Decreto Legge n. 347/2003 e Decreto Legislativo n. 270/1999 e s.m.i.) che derogano talvolta al diritto comune.

Antonello Corrado
Silvia Viceconte
 

Oltre ad alcuni obblighi posti in capo all’acquirente in ragione della rilevanza strategico - nazionale dell’impresa ceduta, la normativa prevede alcuni indubbi vantaggi in caso di acquisto dell’intero o di parte del perimetro aziendale.

Andiamo a scoprirne qualcuno.

  • Se è vero che l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti nel contratto di cessione, è altresì vero che, nell’ambito delle consultazioni sindacali obbligatorie previste dell'art. 47 legge 428/1990, è possibile convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente. Allo stesso modo possono essere convenute ulteriori modifiche alle condizioni di lavoro, nei limiti consentiti dalle norme vigenti in materia.
  • I passaggi anche solo parziali alle dipendenze dell’acquirente possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o, in alternativa, mediante cessazione del rapporto in essere e assunzione da parte dell’acquirente.
  • Posto che l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria non comporta per l’impresa insolvente la perdita delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri titoli per l’esercizio e la conduzione delle attività commerciali, tali titoli vengono automaticamente trasferiti all’acquirente nel caso di acquisto nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria.
  • È principio generale previsto dall’art. 63, comma 5, D. Lgs. 270/1999 l’esclusione della responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori alla data del trasferimento.
  • Successivamente alla cessione, è ordinata, con decreto ministeriale, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi eventualmente presenti sui beni aziendali trasferiti.

Le previsioni normative qui brevemente riportate appaiono idonee a garantire un giusto compromesso tra esigenze di tutela di interessi generali quali la salvaguardia dell’occupazione e della continuità aziendale dell’impresa in crisi e libertà economica dell’acquirente in bonis interessato alla rilevazione dell’azienda.

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