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Alitalia: nuovi scenari all’orizzonte per la compagnia di bandiera italiana

Mag 03 2017

Autori: Antonello Corrado, Silvia Viceconte

A seguito della delibera dell'Assemblea degli Azionisti approvata il 2 maggio scorso, il management della compagnia di bandiera italiana, Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A., ha formalizzato la richiesta di accesso alla procedura di amministrazione straordinaria riservata alle grandi imprese in stato di insolvenza (cosiddetta Legge Marzano).

Antonello Corrado
Silvia Viceconte

Con la recente bocciatura da parte dei dipendenti Alitalia dell'accordo di salvataggio firmato il 14 aprile scorso tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Società ed i Sindacati, era stata, infatti, definitivamente abbandonata l’ipotesi di una ricapitalizzazione della compagnia aerea e si era aperto fin da subito lo scenario del commissariamento.

Dal canto suo il governo italiano, dopo aver escluso l'ipotesi di un intervento pubblico diretto nel capitale sociale di Alitalia, ha aperto alla possibilità di finanziare un prestito ponte che, con il benestare della Commissione europea, dovrebbe assicurare alla Compagnia sufficiente liquidità per la gestione della fase transitoria di amministrazione straordinaria.

A seguito della richiesta della Compagnia, si attende ora il decreto ministeriale di apertura della procedura straordinaria e di nomina dei commissari straordinari incaricati di gestire questa delicata fase di transazione.

Da un punto di vista tecnico, la procedura di amministrazione straordinaria, disciplinata dal Decreto Legge n. 347 del 23 dicembre 2003 e dal Decreto Legislativo n. 270 del 7 agosto 1999, è una procedura di insolvenza riservata alle grandi imprese commerciali, istituita con lo scopo fondamentale di preservare le attività produttive dell’azienda in crisi, attraverso la continuazione, la riattivazione o la conversione delle attività commerciali.

Essa è strutturata in due fasi fondamentali: (i) una fase giudiziaria, regolata in conformità alle norme fallimentari italiane, che si occupa principalmente della ricognizione del patrimonio della Società e della soddisfazione dei creditori; (ii) una fase amministrativa, a direzione ministeriale, che mira a preservare il valore economico e l’avviamento della Società.

Quest'ultimo obiettivo viene generalmente perseguito attraverso due strategie alternative:

  • la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata massima annuale (cosiddetto “programma di cessione”);
  • la ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa, sulla base di un programma di risanamento della durata massima di due anni (programma di ristrutturazione).

Dal momento della loro nomina, i Commissari hanno sei mesi (rinnovabili per altri tre) per presentare al Ministero un programma di ristrutturazione della Società. Se tale programma viene accettato, la procedura va avanti di conseguenza, se viene rifiutato, il programma può essere riconvertito in un piano di cessione dei complessi aziendali, o – nella peggiore delle ipotesi – nella liquidazione dei beni della Società.

In attesa dei prossimi sviluppi amministrativi, il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Graziano Delrio ha di recente dichiarato che “chiunque fosse disponibile a scommettere su questa impresa va aiutato, che siano fondi o altri vettori aerei; l’importante è non svendere, ma mantenere il patrimonio di Alitalia intatto”.

Con riferimento alla suddetta procedura di alienazione, è importante sottolineare che si tratta di una procedura di vendita pubblica, regolata dai seguenti principi fondamentali:

  • l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti nel contratto di cessione;
  • la scelta dell'acquirente è effettuata tenendo conto, oltre che dell’ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilità dell'offerente e del piano economico e finanziario da questi presentato;
  • nell’ambito delle consultazioni sindacali previste dell'art. 47 legge 428/1990, i commissari straordinari, gli acquirenti ed i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente;
  • salvo diversa convenzione inserita nel contratto di cessione, è, in linea di principio, esclusa la responsabilità dell’acquirente per debiti relativi all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento;
  • successivamente alla cessione, è ordinata, con decreto ministeriale, la cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi eventualmente presenti sui beni trasferiti.

Da un punto di vista pratico, basandoci su recenti esperienze portate avanti con successo dal nostro team legale, la procedura amministrativa volta all'alienazione dei complessi aziendali è generalmente disciplinata secondo le seguenti fasi:

  • un disciplinare di gara, redatto dai Commissari ed approvato dal Ministero, viene pubblicato sui principali quotidiani nazionali e sul sito web della Società;
  • si apre una fase preliminare finalizzata a raccogliere le Manifestazioni di interesse da parte dei soggetti potenzialmente interessati all’acquisto;
  • all’esito di una valutazione preliminare e sommaria effettuata dai Commissari, viene concesso, agli interessati ammessi alla due diligence, l'accesso alla Data Room, dietro sottoscrizione di un accordo di riservatezza;
  • le offerte vincolanti, unitamente alle garanzie relative all'esecuzione degli obblighi dell’offerente in caso di aggiudicazione, devono essere presentate entro un termine perentorio fissato nel disciplinare di gara;
  • le offerte vincolanti vengono valutate dai Commissari secondo requisiti e criteri contenuti nel disciplinare di gara e nella D. Lgs. n. 270/1999, dando priorità generalmente alle offerte contenenti maggiori garanzie in termini di mantenimento dei livelli occupazionali e di continuità aziendale;
  • al termine della procedura di valutazione delle offerte, l'aggiudicatario vincitore è invitato ad avviare, insieme con i commissari e le associazioni dei lavoratori, le consultazioni sindacali ai sensi dell'articolo 47 della L. 428/1990 ed a concludere il relativo accordo sindacale;
  • al verificarsi di tutte le condizioni precedenti e degli altri obblighi richiesti dal disciplinare di gara, l'aggiudicatario è invitato alla stipula del Contratto di Cessione davanti a un Notaio, atto con cui si conclude la procedura di trasferimento.

In conclusione, un nuovo futuro per la compagnia di bandiera italiana è all’orizzonte, ed il nostro team italiano ed internazionale è pronto a mettere il proprio know-how a disposizione di chiunque sia interessato a questo opportunità!

Esperti e lungimiranti, pronti ad andare oltre le barriere e le convenzioni, aperti a sperimentare nuovi ambiti professionali, attenti all'Italia e al mondo.

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