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Circolare informativa. Credito di imposta pubblicità

Ago 07 2018

Autore: Simone Maria d'Arcangelo

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. 16 maggio 2018 n. 901, sono state finalmente rese note le disposizioni applicative del credito d’imposta introdotto dall’art. 57 bis del D.L. 50/20172 per gli investimenti pubblicitari.

Simone Maria d'Arcangelo

Soggetti beneficiari (Articolo 2)

Possono beneficiare del credito d’imposta:

  • le imprese (indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato);
  • i lavoratori autonomi;
  • gli enti non commerciali.

Investimenti ammissibili (Articolo 3)

Sono agevolabili gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate:

  • sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o digitale iscritti presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori della comunicazione dotati della figura del direttore responsabile;
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali iscritte presso il Registro degli operatori della comunicazione dotate della figura del direttore responsabile.

A decorrere dal 1 gennaio 2018, purché incrementali di almeno l’1% - percentuale da calcolarsi per singolo canale mediatico - rispetto agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.
Sono agevolabili anche gli investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, ma limitatamente alle campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica (anche on line).
In questo caso il valore degli investimenti deve superare di almeno l’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel periodo 24 giugno 2016 - 31 dicembre 2016.
Rientrano nell’agevolazione in commento le spese per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commercialial netto di spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.
Le spese agevolabili si considerano sostenute secondo i criteri previsti dall’articolo 109 del TUIR e l’effettuazione delle stesse dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità in materia di dichiarazioni fiscali ovvero da un revisore legale dei conti.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati.
Tale percentuale è elevata - subordinatamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione Europea - al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese (raccomandazione 2003/361/CE) e start up innovative (D.L. 179/2012, art. 25).
L’agevolazione è concessa nel rispetto del limite delle risorse di bilancio annualmente stanziate, che costituisce il tetto di spesa da ripartire; nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procederà alla ripartizione delle stesse tra i soggetti beneficiari.
Per gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2018 e per quelli effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 sono statti stanziati 62,5 milioni di euro.

Cumulabilità

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.

Modalità di accesso

I soggetti interessati alla agevolazione dovranno presentare, nel periodo compreso dal 1 marzo al 31 marzo di ciascun esercizio una “comunicazione telematica” per “prenotare” il credito d’imposta in riferimento agli investimenti dell’anno in corso utilizzando il modello allegato in copia.
Per l’anno 2018 e per gli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017la comunicazione telematica dovrà essere presentata nella finestra temporale che va dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre 20184.
L’adozione del provvedimento di assegnazione del credito d’imposta effettivamente fruibile dai soggetti richiedenti sarà effettuata entro 120 giorni dalla pubblicazione del D.P.C.M. (24 luglio 2018) e quindi entro il 21 novembre 2018.

Modalità di fruizione del credito d’imposta e adempimenti dichiarativi

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 nella misura indicata dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria mediante l’apposito Provvedimento. Il credito d’imposta deve essere indicato nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

Controlli e cause di revoca

Il credito d'imposta sarà revocato qualora venisse accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.
La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso.
Qualora l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, accertino l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta, le stesse provvederanno a darne comunicazione in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della revoca dello stesso.

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1Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d'incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell'articolo 57-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96. (18G00115) in Gazzetta ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018.

2Convertito nella Legge n. 96/201, entrato in vigore il 24 giugno 2017 e successivamente modificato dall’art. 4 del D. Legge n. 148/2017, convertito in Legge n. 172/2017 che ne ha ampliato l’ambito di applicazione.

3Sono invece escluse dall’agevolazione le spese sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari destinati a televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

4A decorrere dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione (24 luglio 2018) del D.P.C.M. in Gazzetta Ufficiale.

Allegati

  • Comunicazione per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali;
  • Istruzioni per la compilazione della comunicazione per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali.

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